Operatori Sanitari e Associazioni sportive, limiti di esclusione dalla fatturazione elettronica. È vera semplificazione?
Nel Percorso di conversione del DL 119/2018 sono state inserite delle novità molto attese dagli operatoti Sanitarti e dalle Associazioni sportive dilettantistiche. Si tratta degli emendamenti relativi ai soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica obbligatoria. È bene sottolineare però, che nella norma aggiornata non si parla di un’esclusione in senso assoluto ma, semmai, di una limitazione delle casistiche in cui scatta l’obbligo di emissione del documento elettronico.
- Operatori Sanitari: l’esclusione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, anche verso i Privati, è relativa unicamente alle prestazioni sanitarie i cui dati, per obbligo normativo, devono essere comunicati al Sistema Tessera Sanitaria. L’esonero è rivolto a tutti gli operatori del settore siano essi medici, odontoiatri, farmacisti, psicologi, infermieri, ottici etc. Alcune considerazioni operative, siamo sicuri che un sistema a doppio binario dove per ogni documento si dovrà verificare se va emesso in formato elettronico piuttosto che cartaceo sia veramente una semplificazione?
- Associazioni sportive: le associazioni che hanno optato per il regime speciale di cui alla L. 398/91, sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica se nel periodo d’imposta precedente non hanno conseguito proventi da attività commerciale per importi superiori ai 65.000 euro.
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