Fatturazione elettronica e operazioni a cavallo d’anno, dubbi operativi.

Si avvicina la fine dell’anno e il nuovo obbligo di emissione dei documenti elettronici è alle porte. I molti dubbi operativi hanno costretto l’Agenzia delle Entrate a dare chiarimenti, in particolare per quelle operazioni fatturabili a cavallo d’anno.

Il problema riguarda le fatture datate 2018 ma che verranno ricevute nel 2019. Sul tema l’Agenzia ha dato la seguente risposta:

“L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’articolo 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Pertanto, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica”

Questo significa che una fattura datata ed emessa entro il 31.12.2018 sarà un documento analogico e non elettronico. Viceversa, se la stessa fattura datata 31.12.2018 viene “emessa” nel 2019 il documento dovrà essere in formato elettronico Xml. Si ricorda che in caso di emissione errata del documento fiscale, non sarà consentita la detrazione dell’imposta.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti sopra esposti, è consigliabile anticipare la fatturazione di fine d’anno di qualche settimana per essere certi che il documento risulti trasmesso entro il 31.12.2018.