L’imposta di soggiorno nella fattura elettronica
I Comuni capoluogo di provincia o inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche, possono istituire l’imposta di soggiorno. In questi casi, il professionista potrebbe riaddebitare al proprio cliente la spesa sostenuta ai sensi dell’articolo 15, comma 1, punto 3, Dpr 633/1972. È bene sottolineare che gli albergatori, per il riaddebito dell’imposta di soggiorno o del constributo di soggiorno, non sono tenuti a emettere fattura ma, nei casi in cui il professionista lo richieda, dovranno emettere fattura elettronica con indicazione del codice natura N1 (escluso Iva) e non N2 (fuori campo Iva).
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