Chiarimenti per l’accesso al regime forfettario da parte dei possessori di quote in snc o sas.

I chiarimenti contenuti nella circolare 9/E concedono una maggiore tolleranza nei casi di esclusione dal regime forfettario. Infatti, uno dei problemi di accesso è il possesso di una partecipazione in società di persone oppure il controllo diretto o indiretto di una società a responsabilità limitata o l’esercizio, da parte di quest’ultima, di attività economiche riconducibili a quelle svolte come persona fisica nel regime forfettario.

Alla luce di quanto scritto nella nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, considerato il fatto che la legge di bilancio è stata adottata a ridosso d’anno, in via transitoria e per il solo anno 2019, il soggetto persona fisica che volesse adottare il regime agevolato dovrà cedere la partecipazione nella società di persone entro e non oltre il 31 dicembre 2019 consentendogli di usufruire del regime forfettario già in corso d’anno: 2019. Viceversa, dagli anni fiscali successivi, la persona fisica interessata, dovrà “liberarsi” delle quote possedute entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’accesso del regime agevolato. Facciamo un esempio: una persona fisica proprietaria di quote in società di persone nel 2020 per poter accedere al regime forfettario con decorrenza 1.1.2021 dovrà cedere le quote possedute entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Non compromettono l’accesso al regime agevolato le partecipazioni in società semplici che non producono redditi d’impresa o lavoro autonomo oppure i regimi speciali quali i produttori agricoli che rientrano nei limiti del reddito agrario.